procura societaria generale institoria e non


 

Not. Carlo Alberto Marcoz

gmarcoz@notariato.it

18.07.2001

 

Il Presidente del Consiglio di ammonistrazione di una Spa, delegato dal Consiglio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma singola, nomina un procuratore "generale", delegandogli una serie di poteri, tra i quali quello per la stipula di qualsivoglia contratto fino ad un importo massimo.

La società dovrebbe concludere un mutuo con una banca che chiede lumi sui poteri...

Quid juris?

 

 


 

Not. Giuseppe Minniti

gminniti@notariato.it

18.07.2001

 

Oggetto indeterminato: il procuratore non può stipulare contratti.

 



Not. Enrico Bevilacqua

ebevilacqua@notariato.it

19.07.2001

 

L'osservazione del Collega Minniti è tranciante: l'oggetto della procura è indeterminato e la stessa è nulla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324, 1346 e 1418, c.c.

 

Tuttavia, vorrei sottolineare un altro profilo della fattispecie.

 

L'organo amministrativo di una società e il Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono conferire procure generali, ma soltanto procure speciali più o meno delimitate (per singoli atti o affari, per categorie di atti o di affari): una eventuale procura generale (i) violerebbe il rapporto
fiduciario esistente fra assemblea e amministratori; (ii) consentirebbe di eludere le norme inderogabili che stabiliscono le competenze esclusive dell'organo amministrativo e le relative responsabilità; (iii) permetterebbe la creazione di figure fittizie di amministratori, destinati a costituire uno schermo nei confronti degli amministratori effettivi.

 

In tal senso:

Cass. 23.04.1980 n. 2663, in Riv. not., 1980, pag. 1590

Trib. Milano 06.05.1982, in Riv. not., 1982, , pag. 927

Trib. Torino 10.08.1988, in Vita not., 1988, , pag. 1251

Trib. Foggia 04.12.1990, in Riv. not., 1993, , pag. 156

App. Bari 02.11.1993, in Riv. not., 1994, pag. 150

App. Bari 16.12.1993, in Riv. not., 1994, , pag. 886

Trib. Cassino 26.04.1989, in Società, 1989, pag. 1305

Trib. Cassino 28.09.1990, in Foro pad., 1991, I, , pag. 358

 

Alla luce delle ragioni sopra ricordate è più pericolosa la delega di poteri gestori rispetto alla delega dei soli poteri di firma.

Tuttavia, nelle fattispecie concrete, spesso si hanno l'una e l'altra, a prescindere dalle espressioni letterali utilizzate nella procura, tanto è vero che la giurisprudenza citata è orientata negativamente verso il fenomeno nel suo insieme.

 

 


 

Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

19.07.2001

 

Personalmente ritengo, sulla scorta di quanto scritto da Portale nel 1987, in Banca Borsa e Titoli di Credito, che gli unici procuratori generali che certamente possono coesistere accanto all'organo amministrativo della societa', siano l'institore (art. 2203, c.c.) e il procuratore commerciale (ex art. 2209, c.c.).

 

In questi casi, data l'esistenza dell'incardinazione nell'impresa, sia dell'institore (attraverso la preposizione institoria) sia del procuratore commerciale (attraverso un rapporto continuativo), e' nelle norme di legge stesse la possibilita' di un controllo stringente sull'operato di questi soggetti, definiti ausiliari dell'imprenditore.

 

Tale controllo esclude che la procura realizzi quella tanto (e giustamente) temuta abdicazione delle funzioni degli amministratori, abdicazione che rende nulla la procura (generale) come ci dice costantemente la giurisprudenza a partire dalla meta' degli anni '70.


Anche in questi casi, oltre al riscontro (non sempre facile) dell'incardinazione nell'impresa, preferisco esplicitare nel testo della procura generale (institoria o commerciale) l'obbligo del conferente la stessa (l'amministratore) di esercitare sull'attivita' dei collaboratori-ausiliari un controllo analitico ed assiduo, proporzionato alla natura e alle circostanze delle operazioni svolte.

 

E' chiaro, poi, che vanno espunte dal testo della procura generale quelle frasi o formulette di rito con le quali l'amministratore dichiari di accettare senza riserve "per rato e valido" l'operato del nominato procuratore: cio' varrebbe rinuncia al necessario controllo e potrebbe essere elemento sufficientemente a far dichiarare nulla la procura generale.


In ogni caso occorre la massima prudenza perche' la pressione delle societa' verso le procure generali e' forte, ma e' altrettanto forte la convinzione della loro nullita' in giurisprudenza soprattutto quando le cose si mettono male: in questi casi il procuratore generale viene quasi sempre considerato l'Amministratore di fatto al quale estendere le responsabilita' del dissesto.