procura societaria generale institoria e non
Not. Carlo Alberto Marcoz
18.07.2001
Il Presidente del Consiglio di ammonistrazione
di una Spa, delegato dal Consiglio per tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, con firma singola, nomina un procuratore
"generale", delegandogli una serie di poteri, tra i quali quello per
la stipula di qualsivoglia contratto fino ad un importo massimo.
La società dovrebbe concludere un
mutuo con una banca che chiede lumi sui poteri...
Quid juris?
Not. Giuseppe Minniti
18.07.2001
Oggetto
indeterminato: il procuratore non può stipulare contratti.
Not. Enrico Bevilacqua
19.07.2001
L'osservazione del Collega Minniti
è tranciante: l'oggetto della procura è indeterminato e la stessa è nulla ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1324, 1346 e 1418, c.c.
Tuttavia, vorrei sottolineare un
altro profilo della fattispecie.
L'organo amministrativo di una società
e il Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono conferire procure
generali, ma soltanto procure speciali più o meno delimitate (per singoli atti
o affari, per categorie di atti o di affari): una eventuale procura generale
(i) violerebbe il rapporto
fiduciario esistente fra assemblea e amministratori; (ii)
consentirebbe di eludere le norme inderogabili che stabiliscono le competenze
esclusive dell'organo amministrativo e le relative responsabilità; (iii)
permetterebbe la creazione di figure fittizie di amministratori, destinati a
costituire uno schermo nei confronti degli amministratori effettivi.
In tal
senso:
Cass.
23.04.1980 n. 2663, in Riv. not., 1980, pag. 1590
Trib. Milano 06.05.1982, in Riv.
not., 1982, , pag. 927
Trib. Torino 10.08.1988, in Vita
not., 1988, , pag. 1251
Trib. Foggia 04.12.1990, in Riv.
not., 1993, , pag. 156
App. Bari 02.11.1993, in Riv.
not., 1994, pag. 150
App. Bari 16.12.1993, in Riv.
not., 1994, , pag. 886
Trib. Cassino 26.04.1989, in Società,
1989, pag. 1305
Trib. Cassino 28.09.1990, in Foro
pad., 1991, I, , pag. 358
Alla luce delle ragioni sopra
ricordate è più pericolosa la delega di poteri gestori rispetto alla delega dei
soli poteri di firma.
Tuttavia, nelle fattispecie
concrete, spesso si hanno l'una e l'altra, a prescindere dalle espressioni
letterali utilizzate nella procura, tanto è vero che la giurisprudenza citata è
orientata negativamente verso il fenomeno nel suo insieme.
Not. Maria Alessandra Panbianco
19.07.2001
Personalmente
ritengo, sulla scorta di quanto scritto da Portale nel 1987, in Banca Borsa
e Titoli di Credito, che gli unici procuratori generali che certamente
possono coesistere accanto all'organo amministrativo della societa', siano
l'institore (art. 2203, c.c.) e il procuratore commerciale (ex art. 2209,
c.c.).
In questi casi,
data l'esistenza dell'incardinazione nell'impresa, sia dell'institore
(attraverso la preposizione institoria) sia del procuratore commerciale
(attraverso un rapporto continuativo), e' nelle norme di legge stesse la
possibilita' di un controllo stringente sull'operato di questi soggetti,
definiti ausiliari dell'imprenditore.
Tale controllo esclude
che la procura realizzi quella tanto (e giustamente) temuta abdicazione delle
funzioni degli amministratori, abdicazione che rende nulla la procura
(generale) come ci dice costantemente la giurisprudenza a partire dalla meta'
degli anni '70.
Anche in questi casi, oltre al riscontro (non sempre facile)
dell'incardinazione nell'impresa, preferisco esplicitare nel testo della
procura generale (institoria o commerciale) l'obbligo del conferente la stessa
(l'amministratore) di esercitare sull'attivita' dei collaboratori-ausiliari un
controllo analitico ed assiduo, proporzionato alla natura e alle circostanze
delle operazioni svolte.
E' chiaro, poi,
che vanno espunte dal testo della procura generale quelle frasi o formulette di
rito con le quali l'amministratore dichiari di accettare senza riserve
"per rato e valido" l'operato del nominato procuratore: cio' varrebbe
rinuncia al necessario controllo e potrebbe essere elemento sufficientemente a
far dichiarare nulla la procura generale.
In ogni caso occorre la massima prudenza perche' la pressione
delle societa' verso le procure generali e' forte, ma e' altrettanto forte la
convinzione della loro nullita' in giurisprudenza soprattutto quando le cose si
mettono male: in questi casi il procuratore generale viene quasi sempre
considerato l'Amministratore di fatto al quale estendere le responsabilita' del
dissesto.